venerdì 28 agosto 2015

Statuto CanapAntica Social Club


Statuto associazione riconosciuta di promozione culturale - no profit - denominata :



CanapAntica Social Club


-Art.1 - Denominazione, sede e durata.E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale CanapAntica Social Club con sede in Reggio Calabria, Via Archi Cep , Lotto IX , sc. D, interno 5.La sua durata è illimitata.Art.2 - Scopo-L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.Scopo dell'associazione è in particolare: Promuovere la cultura e la diffusione di informazioni riguardo la Canapa,Produrre , sperimentare e ricercare su e con la canapa ed i suoi prodotti terzi di pari passo alle leggi correnti italiane.Art.3 - Attività -Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:Assemblee e convegni informativi sulla canapa sui suoi usi e le sue colture,La produzione di canapa e prodotti terzi per scopi informativi , scientifici e di usufrutto da parte dei soci e dei prospetti,La cooperazione con realta' locali , nazionali ed europee per la creazione di network , incontri e progetti destinati ai soci tutti.e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.Art.4 - Ammissione dei soci-Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Art.5 - Diritti e doveri dei soci. -Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Art.6 - Recesso ed esclusione del socio. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Art.7 - Gli organi sociali -Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Art.8 - L'assemblea -L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Consiglio stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o
quando lo richiede almeno un decimo dei soci.L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:elezione del Consiglio direttivo,proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo, determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione, ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, approvazione del programma annuale dell'associazione.Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto da un membro del Consiglio Direttivo e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti; scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto
? favorevole di 3/4 dei soci. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.Art.9 - Il Consiglio Direttivo-L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre o piu' membri.Il Consiglio direttivo ricopre il ruolo di Presidente , segretario e tesoriere.Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo; 4. ammette i nuovi soci; 5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio direttivo i soci facenti parte hanno eguali diritti e doversi e prendono le decisioni sotto riunione del consiglio stesso in accordo con quanto deciso alle assemblee dei soci tutti e delle linee guida dell'associazione stessa Art.10 – Il Consiglio direttivo-Tutti i soci eletti nel consiglio direttivo ricoprono in egual modo il ruolo di rappresentanza legale,redigono i verbali delle riunioni, conservano i libri sociali e contabili, provvedono alle spese da pagarsi , provvedono alla riscossione delle quote sociali, danno esecuzione alle deliberazioni durante le assemblee del Consiglio Direttivo.Art.11 – Assemblee del Consiglio direttivo-Tutti i soci eletti all'interno del consiglio direttivo devono partecipare alle assemblee dello stesso.Ogni persona fisica ha diritto ad un voto ed in caso di assenza puo' delegare un altro membro del Consiglio.Art.12 - I mezzi finanziari-L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;b) eredità, donazioni e legati;c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.Art.13 - Rendiconto economico finanziario -L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.Art.14 - Scioglimento-Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

2 commenti:


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